Servizio di elaborazione dei Quadri aggiuntivi del Modello Redditi per i dipendenti Gilead Sciences

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Istruzioni generali

modulo Novità 2024 – Quadri L e W del 730

Delega pagamento F24 a zero

SITO E-TRADE - Come estrarre la documentazione relativa ai rilasci di RSU

Trattamento fiscale e previdenziale delle assegnazioni delle azioni (RSU) e delle Stock Option e dell'acquisto delle ESPP

SITO E-TRADE - Come estrarre il file Benefit History

SITO E-TRADE - Come estrarre lo STATEMENT AL 31/12

Come compilare il Form W8BEN per richiedere al Fisco americano l'applicazione di un'aliquota agevolata

 

 

 

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1. Novità 2024

2. Indicazioni generali

3. Il servizio Assocaaf

4. Trattamento fiscale delle Restricted Stock Units (RSU)

5. Trattamento fiscale delle Stock Options

6. Trattamento fiscale delle ESPP

7. Documentazione necessaria

 

1. Novità 2024

Fino all’anno di imposta 2022 (quindi fino alle dichiarazioni elaborate nel 2023) vi erano due modelli distinti:

  • il modello 730 in cui dichiarare redditi e oneri detraibili e deducibili
  • il modello Redditi con cui, in presenza di attività detenute all’estero (e dei relativi redditi), era possibile compilare i quadri aggiuntivi al modello 730 (RM-RT-RW). Naturalmente era possibile compilare esclusivamente il modello redditi indicando sia, redditi e oneri detraibili e deducibili, sia i quadri RM, RT e RW.

Dall’anno di imposta 2023, quindi con le dichiarazioni da elaborare nel 2024, i redditi di capitale di fonte estera (quindi i dividendi – quadro RM) e il monitoraggio delle attività estere (quadro RW) dovranno essere indicati nel modello 730.

I redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze) dovranno essere invece dichiarati nel quadro RT del modello Redditi.

 

In dettaglio le novità sono illustrate nello specchietto seguente:

Tipo di reddito

Dichiarazione 2023
Anno d'imposta 2022

Dichiarazione 2024
Anno d'imposta 2023

Redditi e relative detrazioni e deduzioni di spese Modello 730 Modello 730
Dividendi e interessi 
(redditi da capitale)
Modello Redditi - Quadro RM Modello 730 - Quadro L - Rigo L8
Monitoraggio fiscale Modello Redditi - Quadro RW Modello 730 - Quadro W

Redditi diversi di natura finanziaria
(plusvalenze e minusvalenze)

Modello Redditi - Quadro RT Modello Redditi - Quadro RT

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di queste novità possiamo, come per le scorse annualità, continuare a offriti il nostro servizio, ma abbiamo bisogno di sapere se:

A) richiedi entrambi i servizi: 730-2024 e Quadri L - W del 730 e Quadro RT del Modello Redditi, per azioni, investimenti o altre attività estere (per quanto necessario in base ai tuoi redditi esteri)

B)richiedi soltanto il servizio per i Quadri L-W-RT.
In questo caso, possiamo elaborare i conteggi, predisponendo il modello redditi per il Quadro RT ed elaborare il relativo modello F24. Ti faremo poi avere un fac-simile dei quadri L (per dichiarare i dividendi) e W (per dichiarare le attività detenute all’estero) da inserire nel modello 730 a cura del consulente/CAF con cui presenterai tale dichiarazione dei redditi. L'elaborazione dell'F24 per il versamento delle imposte a saldo e in acconto sarà effettuata dal consulente/CAF che ha in carico il 730.

Per gestire queste casistiche è necessario compilare il modulo Novità 2024 – Quadri L e W del 730 e caricarlo sulla nostra piattaforma assieme alla documentazione a supporto.

 

2. Indicazioni generali

In linea generale le azioni offerte da un’azienda ai propri dipendenti rientrano nella fattispecie fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” disciplinati dall’art. 51 del Testo Unico Imposte sui Redditi DPR 917/86 (d’ora innanzi denominato TUIR).
I benefit fino al valore di euro 2.065,83 (TUIR, art. 51 comma 2 lettera g) non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. Il valore eccedente tale limite deve essere assoggettato a imposte. Per poter usufruire della franchigia di euro 2.065,83, l’art. 51 del TUIR prevede che le azioni siano offerte alla generalità dei dipendenti a tempo indeterminato e che siano detenute per un periodo minimo di tre anni.

2.1 Accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

L’accordo intergovernativo FATCA, operativo a partire dal 1° luglio 2014 e volto a contrastare l’evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra i due paesi.
In virtù di questo accordo, entro il 30 settembre il Fisco italiano riceve tutte le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l’anno precedente.

2.2 Modulo Americano Form W-8 Ben

Attraverso la compilazione del Form W-8 BEN, i dipendenti Gilead Sciences residenti in Italia comunicano tramite E-Trade la propria residenza al Fisco americano, in modo da usufruire dei benefici previsti delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
In particolare tale adempimento consente di godere della tassazione convenzionale dei dividendi con l’aliquota del 15% in luogo di quella ordinaria del 30%.

2.3 Termini di presentazione del Mod. Redditi (ex Unico) 2024:

  • dal 2 maggio all'1 luglio 2024 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;

    entro il 15 ottobre 2024, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

2.4 Scadenze per i pagamenti con F24:

  • 1 luglio 2024

  • 30 luglio 2024, con aggravio dello 0,40% a titolo di interesse

  • il secondo acconto 2024 dovrà invece essere versato entro il 2 dicembre 2024.

 

3. Il servizio Assocaaf per i Quadri L e W del 730 e RT del modello Redditi PF:

Chi volesse chiedere l'assistenza ad Assocaaf per i quadri L-W-RT può inviare una richiesta alla casella gilead@serviziassocaaf.it entro il 20/04/2024. Riceverà le credenziali per l'upload dei documenti a supporto sulla piattaforma Assocaaf "AssocaafBox", da effettuare entro il 06/05/2024.


Richieste e relativa documentazione pervenute in data successiva al 6/5 (fino al 31/5) verranno gestite, in caso di imposte da versare, con predisposizione della delega di pagamento F24 con maggiorazione per interessi dello 0,4% e scadenza al 30/07/2024.

Dopo il 31/05/2024, potremo ancora gestire le dichiarazioni, con calcolo dell'eventuale ravvedimento (costo € 20). Le relative tempistiche verranno concordate caso per caso.

La documentazione necessaria è indicata al punto 7.

3.1 Tariffe:

Quadro L del 730 per tassazione dividendi
Prezzo: € 55 Iva incl.

Quadro RT del Modello Redditi per conteggio plusvalenze/minusvalenze
Prezzo base (fino a 7 transazioni, es. assegnazioni RSU, vendita RSU/azioni, esercizio stock option): € 55 Iva incl.

Maggiorazioni:
Da 8 transazioni (fino a 10): € 110 Iva incl.
Per transazioni superiori a 10: preventivo da definire.

Quadro W del 730 per monitoraggio fiscale e calcolo Ivafe
Prezzo base (per solo monitoraggio): € 55 Iva incl.
Prezzo (per monitoraggio e calcolo Ivafe): € 110 Iva incl.

Maggiorazioni:
A1. Da 8 transazioni/tipologie di attività finanziarie detenute, es. azioni diverse o pacchetti di azioni acquistati in momenti diversi (fino a 10): € 165 Iva incl.
A2. Per transazioni/tipologie superiori a 10: preventivo da definire.

B.1 Per valori complessivi delle attività finanziarie superiori a € 100.000 (fino a € 300.000): € 55 (in aggiunta agli importi sopra indicati)
B2. Per valori complessivi delle attività finanziarie superiori a € 300.000: preventivo da definire.


Per chi detiene solo le ESPP è previsto un servizio per dichiarare i dividendi e il conto estero di deposito (Quadri L e W), alla tariffa scontata di € 65,00 Iva inclusa.


Le dichiarazioni riguardanti altri beni e investimenti sono da preventivare a richiesta.

In particolare, sono da gestire con preventivo personalizzato le seguenti fattispecie:

  • Immobili esteri

  • Quadri RT per conti in valuta

  • Fondi di investimento

  • Ciptovalute

  • Ravvedimenti anni pregressi.

 

4. Trattamento fiscale delle Restricted Stock Units (RSU)

In base ai piani di assegnazione Gilead Sciences, le RSU vengono in una prima fase assegnate (rilasciate) al dipendente. Da qui decorre il cosiddetto “vesting period” in cui l’azione non è ancora a tutti gli effetti di proprietà del dipendente. Al termine del “vesting period” l’azione giunge a maturazione (diventa “vested”), rientra cioè a pieno titolo nella disponibilità del dipendente. E’ in questo momento che viene effettuata la tassazione in busta paga.
Si precisa che i piani di assegnazione possono generalmente prevedere diversi tempi di maturazione (vesting), in base al numero delle azioni. Ad esempio, in caso di assegnazione di 200 azioni, il piano può prevedere che 50 maturino nel 2020, 50 nel 2021, 50 nel 2022 e 50 nel 2023.

L’imponibile, da assoggettare a tassazione in busta paga come fringe benefit, è calcolato moltiplicando il numero delle azioni per il valore normale alla data di maturazione. Il valore normale è normato dal TUIR (art. 51 comma 3 e art. 9 comma 4) ed è il prezzo medio dell’azione in borsa nei trenta giorni precedenti la data di maturazione.

E’ importante rilevare che, in base alla gestione del piano scelta da Gilead Sciences, tale imponibile non è assoggettato a contributi previdenziali (art. 82 comma 24bis comma 24 ter Decreto Legge 112/2008 e circolare INPS n.123 dell’ 11/12/2009).

Dopo la maturazione e la tassazione dell’imponibile come lavoro dipendente, le azioni possono essere vendute e possono percepire dividendi.

Dal momento dell’assegnazione e fino alla maturazione, quindi per tutto il vesting period, le RSU danno diritto a percepire DER (DIVIDEND EQUIVALENT RIGHTS, dal 2015), calcolati alla stessa aliquota dei dividendi e accumulati e utilizzati per pagare le imposte al momento della maturazione delle relative RSU (si veda il par. 2.1). Per i DER non vengono pagate imposte estere: sono conteggiati a cedolino assieme alle RSU e tassati anch’essi come lavoro dipendente.

Il piano di assegnazione di Gilead Sciences prevede che le azioni RSU siano detenute all’estero; si possono pertanto presentare le situazioni descritte nei paragrafi successivi, con i relativi obblighi dichiarativi.

4.1 Plusvalenze

Al momento della maturazione delle RSU, una parte delle azioni (comprensiva anche dei DER maturati), corrispondente all’aliquota della tassazione del lavoro dipendente, viene venduta per pagare le imposte. La plusvalenza derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore normale alla data di maturazione, deve essere inserita nel Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche e tassata con l’aliquota del 26% (art. 68 comma 6 del TUIR).
Lo stesso adempimento è dovuto nel caso di vendita di RSU successiva alla loro maturazione.

4.2 Dividendi

Se il contribuente percepisce dividendi, è imponibile l'importo del dividendo percepito al lordo delle imposte pagate nello stato estero.
I dividendi vengono versati dal gestore estero su un conto di deposito. Successivamente, il dipendente Gilead Sciences può decidere se reinvestirli in azioni o lasciarli sul conto di deposito estero.
Annualmente E-Trade invia ai dipendenti che hanno percepito dividendi il modulo fiscale americano Form 1042-S riportante il valore complessivo dei dividendi incassati e delle relative imposte americane pagate.
Indipendentemente dalla decisione circa la gestione dei dividendi, il contribuente deve presentare il Quadro L del Modello 730 e assoggettare il lordo frontiera all’aliquota del 26% (art. 18 del TUIR).

4.3 Monitoraggio investimenti all'estero

Il decreto legge n. 167 del 28/06/1990 ha introdotto la normativa del monitoraggio degli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, per e sull’estero. Con l’aggiornamento a tale decreto in data 06/08/2013 (art. 9 legge n. 97) è stato abrogato l’obbligo di dichiarare i trasferimenti da, per e sull’estero, ma al contempo sono state introdotte ulteriori informazioni da indicare in RW (da quest'anno nel modello W del 730) per le attività finanziarie detenute all’estero: è necessario riportare la consistenza a inizio e fine anno e le attività finanziarie possedute anche per brevi periodi, seppure acquistate nel corso dell’anno e/o vendute prima di fine anno.
Pertanto il contribuente, nel caso detenga all’estero delle azioni (RSU), a prescindere dal loro importo, è tenuto alla compilazione del Quadro W del Modello 730.

4.4 Conto estero di deposito

Anche il conto estero su cui vengono accreditati i dividendi deve essere dichiarato nel Quadro W del Modello 730, ai fini monitoraggio e versamento IVAFE. Le istruzioni ministeriali  prevedono:

  1. che l’obbligo di monitoraggio non sussista per i depositi a risparmio e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 4-bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50)
  2. che il versamento dell’imposta (nella misura fissa pari a 34,20 euro) non sia dovuto nel caso in cui il valore medio di giacenza complessivo sia inferiore a 5.000 euro.
    I limiti di cui sopra non si applicano al conto di deposito associato ai titoli gestiti da E-Trade, dovendo considerare tale fattispecie un’attività finanziaria collegata ai titoli gestiti e non un vero e proprio conto corrente, da dichiarare indipendentemente dalla sua consistenza.

4.5 IVAFE

Dal 2012 è stata istituita l’imposta sulle attività finanziarie estere (art. 19, commi da 13 a 22, decreto legge 201/2011).
I contribuenti sono tenuti a dichiarare il valore delle azioni detenute all’estero compilando il Quadro W del Modello 730 e assoggettarle all’imposta sostitutiva nella misura del 2 per mille.
Il valore delle azioni si ricava in base a quanto indicato nei righi W1-5 ai fini monitoraggio (si veda par. 2.3), considerando tutte le attività finanziarie estere possedute, in relazione al relativo periodo di possesso.
L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al numero di giorni di possesso nel corso dell’anno.

 

5. Trattamento fiscale delle Stock Options

Le stock option sono dei diritti assegnati ai dipendenti di acquistare delle azioni ad una certa data futura (art. 51 comma 2bis del TUIR).
Nel momento dell’esercizio del diritto si hanno due effetti:

  1. l’imponibile deve essere assoggettato ad imposizione fiscale come reddito da lavoro dipendente. E’ importante rilevare che tale imponibile non è assoggettato a contributi previdenziali (art. 82 comma 24bis comma 24 ter Decreto Legge 112/2008 e circolare INPS n.123 del 11.12.2009);
  2. la plusvalenza deve essere assoggettata ad imposizione con il sistema della tassazione separata al 26% (art. 68 comma 6 del TUIR).

L’imponibile da tassare come reddito da lavoro dipendente è dato dalla differenza tra il valore normale delle azioni (prezzo medio dell’azione in borsa nei trenta giorni precedenti la data di esercizio, art. 51 comma 3 e art. 9 comma 4 del TUIR) e il costo sostenuto dal dipendente (prezzo pagato al momento dell’esercizio dell’opzione).

L’imponibile da tassare come reddito diverso (art. 68 comma 6 del TUIR) è dato dalla differenza tra il valore dell’azione in borsa nel giorno di esercizio dell’opzione e il valore normale delle azioni. Il contribuente è tenuto alla compilazione del Quadro RT del Modello Unico Persone Fisiche e ad assoggettare tale plusvalenza all’imposta sostitutiva del 26%.

5.1 IVAFE

Come chiarito dal Provvedimento Agenzia Entrate del 4 Giugno 2012, le stock option non cedibili non sono assoggettate a IVAFE. Le stock option Gilead Sciences rientrano in questa fattispecie.

5.2 Monitoraggio investimenti all'estero

Si applica quanto descritto a proposito delle RSU. Pertanto il contribuente, nel caso detenga all’estero delle stock options, a prescindere dal loro importo, è tenuto alla compilazione del Quadro W (righi 1-5) del Modello 730.
L’obbligo scatta dal momento dell’assegnazione (al termine del “vesting period”) fino al momento dell’esercizio dell’opzione. Vanno dichiarate solo le stock option il cui valore di assegnazione sia inferiore al valore dell’azione.

5.3 Esercizio di Stock Options in modalità “SELL TO COVER”

In caso di esercizio in modalità “sell to cover”, oltre restare valido quanto descritto ai paragrafi precedenti 3.0-1-2, si applica la gestione di cui ai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.5 conseguente al possesso di azioni estere.

 

6. Trattamento fiscale delle ESPP (EMPLOYEE STOCK PURCHASE PROGRAM) GILEAD SCIENCES

Con la partecipazione al Piano ESPP è possibile per il dipendente Gilead Sciences richiedere che una percentuale dello stipendio venga trattenuta per l’acquisto agevolato di azioni.
Le azioni acquistate attraverso il Piano ESPP non devono essere dichiarate nel Quadro W del 730 perché gestite fiscalmente da una banca italiana. Il calcolo e il pagamento dell’Ivafe avvengono sempre tramite la banca. Anche in caso di vendita delle azioni, la relativa gestione fiscale è delegata alla banca.
Resta in carico al dipendente l’obbligo dichiarativo riguardante gli eventuali dividendi percepiti e il relativo conto estero di deposito.
 
ATTENZIONE: Dal 31/12/2023 il mandato di intermediario finanziario della banca italiana è decaduto. Dall'anno d'imposta 2024 (dichiarazione 2025) anche le ESPP dovranno pertanto essere dichiarate nel Quadro W del 730.

6.1 Dividendi

Si applica quanto descritto a proposito delle RSU: i dividendi vengono versati dal gestore estero su un conto di deposito. Successivamente, il dipendente Gilead può decidere se reinvestirli in azioni o lasciarli sul conto di deposito.
Indipendentemente dalla decisione circa la gestione di tali dividendi, il contribuente deve presentare il Quadro L del 730 e assoggettare il lordo frontiera all’aliquota del 26% (art. 18 del TUIR), in quanto la banca italiana incaricata dell’amministrazione del portafoglio ESPP non è stata delegata per tale gestione.

6.2 Conto estero di deposito

Anche il conto estero su cui vengono accreditati i dividendi deve essere dichiarato nel Quadro W del 730, ai fini monitoraggio e versamento IVAFE, indipendentemente dalla sua consistenza. Valgono le stesse considerazioni già espresse al par. 4.4.

7. Documentazione necessaria

La documentazione (da inviare in copia) che sarà necessaria per la redazione dei quadri aggiuntivi è la seguente:

  • file Benefit History (vedi istruzioni per estrarlo dal sito etrade)
  • cedolini su cui è stata effettuata la tassazione a cura del datore di lavoro (cedolini del mese successivo al vesting, per esempio per i vesting di febbraio il cedolino di riferimento è quello del mese di marzo)
  • Form 1042-S relativo agli eventuali dividendi percepiti
  • statements mensili di Etrade, scaricabili dal sito
  • conferme Etrade relative ai vesting (Employee Stock Plan Release Confirmation)
  • conferme Etrade relative alle eventuali vendite di RSU post rilascio (Trade Confirmation)
  • certificazione della banca italiana al 31/12/2023 relativa alle ESPP, con le eventuali minusvalenze da portare in compensazione nel Quadro RT.

ATTENZIONE: in caso di file protetti, si ricorda di fornire la relativa password di apertura al momento dell'invio della documentazione.